Con l’inizio del 2025 è entrato in vigore un nuovo obbligo che interessa tutti gli amministratori di società. Si tratta della comunicazione del proprio domicilio digitale (PEC personale) al Registro delle Imprese. Questo adempimento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, ha come scadenza il 30 giugno 2025, pena sanzioni amministrative e limitazioni a pratiche societarie.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma, chi coinvolge, come adeguarsi correttamente e cosa rischia chi non si conforma.
Cos’è l’obbligo di PEC personale per gli amministratori
Facciamo chiarezza. La normativa (art. 1, comma 860, della Legge 207/2024) ha esteso l’obbligo di domicilio digitale anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Finora, l’obbligo era riservato solo alle imprese, ma ora include anche le persone fisiche o giuridiche con poteri gestionali.
Pertanto, ogni amministratore dovrà possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, univoco e distinto da quello aziendale, da iscrivere al Registro delle Imprese.
A chi si applica e chi è escluso
È importante evidenziare fin da subito quali sono le figure che rappresentano il target di questo nuovo obbligo e quali organizzazioni, invece, sono al momento escluse.
Dovranno avere un indirizzo PEC:
- Amministratori di società di persone e società di capitali;
- Liquidatori nominati;
- Reti d’impresa con soggettività giuridica e attività commerciale.
Sono escluse, invece, società semplici (salvo esercitino attività agricola) e società di mutuo soccorso, nonché consorzi e società consortili non commerciali.
Chiarito ciò, ogni amministratore dovrà avere una PEC propria e personale. Se la stessa persona gestisce più società, può usare un’unica PEC, ma dovrà comunicarla per ciascuna impresa.
Come adeguarsi: i passaggi chiave
Sebbene possa sembrare un passaggio burocratico complesso, in realtà l’intero iter è rapido e semplice, soprattutto qualora si decida di affidarsi a un partner come Planetel in grado di guidare il cliente verso un adeguamento tranquillo.
Il primo step è, ovviamente, quello di attivare un indirizzo PEC che, come detto, deve essere personale e non aziendale. È possibile farlo in modo rapido e lineare attraverso il nostro portale dedicato.
Fatto questo, è fondamentale verificare che la PEC sia nella propria titolarità esclusiva, ossia che l’indirizzo PEC sia intestato e riconducibile unicamente alla persona fisica dell’amministratore. In altre parole, si tratta di un semplice controllo che l’amministratore deve fare per assicurarsi di essere l’intestatario della casella PEC (il suo nome deve comparire nel contratto di attivazione con il gestore PEC) e per far sì che nessun altro soggetto, compresa la società di cui è amministratore, risulti intestatario o co-intestatario di quella stessa casella.
Il terzo passaggio consiste nel comunicare l’indirizzo PEC al Registro delle Imprese tramite il portale camerale o con l’assistenza di un intermediario che può essere un commercialista, un consulente o il provider certificato.
Infine, l’ultimo step è quello di mantenere la PEC attiva nel tempo e aggiornata in caso di variazioni o modifiche di qualsiasi natura.
Cosa succede in caso di mancato adeguamento?
Come detto, la scadenza per l’adeguamento a questo nuovo obbligo è stata fissata al 30 giugno 2025. Quindi, chi non si allinea alla normativa va incontro a conseguenze di genere e natura diversa. Tra le principali si annoverano il rigetto delle domande di iscrizione o nomina nel Registro delle Imprese, una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (ridotta a un terzo se sanata entro 30 giorni) e l’impossibilità di gestire pratiche societarie
È quindi fondamentale adeguarsi in tempo per evitare ritardi, sanzioni e blocchi operativi.
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Nello specifico di questo obbligo, Planetel garantisce:
- Attivazione di PEC personali per ogni amministratore, su domini generici (@professionepec.it, @pecpersonale.it, @aziendapec.it, @iopec.it, @ricevipec.it, @specialpec.it, @mypecmail.it, @emaillegale.eu) oppure su dominio del cliente;
- Soluzioni integrate con conservazione digitale a norma;
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